Sez. 6, Sentenza n. 33519 del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234396 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE | Modalità di trasmissione dall'estero degli atti richiesti - Certificazione di autenticità - Necessità - Esclusione - Sufficienza dell'atto formale di trasmissione - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE
In tema di rogatorie internazionali all'estero, la disciplina del codice di rito, pur dopo la novella operata con la L. n. 367 del 2001, e le disposizioni della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria in ambito europeo non impongono che i documenti provenienti da un Paese aderente alla Convenzione del Consiglio d'Europa, per essere ritualmente acquisiti, siano forniti ciascuno di una certificazione di autenticità, perchè è la stessa trasmissione, per mezzo degli ordinari canali codificati anche nella concreta prassi applicativa, a costituire rituale risposta alla richiesta di assistenza giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/2001 num. 367 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 20/04/1959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)