Sez. 6, Sentenza n. 44830 del 22/09/2004 Ud. (dep. 18/11/2004) Rv. 230593 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ROGATORIE - all'estero - IN GENERE | Modalità di trasmissione all'estero degli atti richiesti - Trasmissione in fotocopia - Necessità dell'attestazione di conformità all'originale - Esclusione - Sufficienza dell'atto formale di trasmissione - Fondamento - Prassi internazionale.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ROGATORIE - all'estero - IN GENERE
In tema di rogatorie internazionali all'estero, l'acquisizione di copie, non singolarmente autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che, in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale rispetto agli enunciati testuali degli artt. 696 comma primo e 729 comma primo cod. proc. pen., l'atto formale di trasmissione da parte dell'autorità straniera richiesta garantisce implicitamente l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia. (v. Corte cost., ord. n. 315 del 2002).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 com. 1, Legge 05/10/2001 num. 367 art. 9 PENDENTE, Legge 05/10/2001 num. 367 art. 13 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)