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Sez. L, Sentenza n. 2530 del 01/10/1974 (Rv. 370968 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITA DI ANZIANITA - COMPUTO - PRESTAZIONE DI LAVORO PRESSO L'IMPRESA NAZIONALIZZATA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370968-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - INDENNITA DI ANZIANITA - COMPUTO - PRESTAZIONE DI LAVORO PRESSO L'IMPRESA NAZIONALIZZATA - INCLUSIONE.*

L' ENEL, successore a titolo particolare di una impresa elettrica o prevalentemente tale, e tenuto a riconoscere ai fini del computo dell'indennita di anzianita, non solo il servizio precedentemente prestato dal lavoratore presso l'impresa, ma anche ogni altro diritto che il lavoratore stesso abbia maturato in dipendenza del rapporto di lavoro. (V 1998'72, mass n 359125).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., DPR 04/02/1963 num. 36 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)