Sez. 2, Sentenza n. 1998 del 21/06/1972 (Rv. 359125 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ENEL - OGGETTO - COMPLESSO DEI RAPPORTI DELL'IMPRESA - RESPONSABILITA DELL'ENEL PER I DEBITI - FONDAMENTO.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ENEL - OGGETTO - COMPLESSO DEI RAPPORTI DELL'IMPRESA - RESPONSABILITA DELL'ENEL PER I DEBITI - FONDAMENTO.*
Il trasferimento coattivo all' ENEL delle imprese esercenti in via esclusiva o principale le attivita elettriche, pur realizzando una successione a titolo particolare, ha per oggetto l'intera azienda, intesa come complesso di beni, come universitas includente la somma di rapporti giuridici, di crediti e debiti, di situazione patrimoniale e di organico personale in servizio. Pertanto l'Obbligo dell' ENEL di rispondere di tali crediti non discende dalla disciplina normativa dettata dall'art 2112 cod civ - con le implicazioni di ordine probatorio che il secondo comma di tale testo di legge impone - ma deriva precipuamente dall'indiscriminato e totale passaggio dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'azienda; che si fonde e si estingue per effetto del trasferimento. (V 1173'70 mass n 346767).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112, Legge 04/02/1963 num. 36 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)