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Sez. 3, Sentenza n. 16762 del 21/07/2006 (Rv. 591468 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE | Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591468-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - OMESSA - IN GENERE

Il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito, mentre tale vizio non si configura nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto difettante tale vizio nella motivazione dell'impugnata sentenza con la quale, avuto riguardo ad una controversia relativa alla domanda di restituzione della posta puntata su una ruota del gioco del lotto in occasione di un'estrazione accertata come riferita ad un concorso "truccato", era stato dato sufficientemente conto della prova relativa all'inadempimento dell'amministrazione convenuta, sulla base degli atti del procedimento penale conclusosi con la condanna dei dipendenti che avevano consumato la truffa, nonché delle altre condizioni dell'azione riguardanti l'entità della somma giocata e delle "ruote" a cui si riferivano le estrazioni corrispondenti a quelle oggetto dell'accertamento definitivo raggiunto in sede penale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)