Sez. 3, Sentenza n. 27730 del 16/12/2005 (Rv. 585994 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Sentenza del giudice di pace secondo equità - Motivazione apparente o mancante - Ricorribilità in cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, che siano affette da motivazione apparente o che difettino assolutamente di motivazione, sono impugnabili con ricorso per cassazione in relazione al disposto di cui all'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ. . L'assenza di motivazione nel merito della sentenza ricorre anche nel caso in cui il giudice, dichiarata la propria competenza per valore a decidere la causa, abbia ritenuto apoditticamente infondata e non meritevole di accoglimento la domanda, con conseguente suo rigetto, senza procedere ad alcun esame dei profili di merito della controversia, esaurendosi la motivazione stessa nella verifica, risolta positivamente, della competenza del giudice adito a conoscere della causa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di un giudice di pace che - investito di una domanda di opposizione a precetto, fondato su verbale di separazione coniugale consensuale, introduttiva di una controversia contenuta nel valore inferiore a 1100 euro e da intendersi decisa, perciò, secondo equità - aveva risolto positivamente la questione di competenza per valore sollevata, decidendo, poi, nel merito per l'infondatezza della domanda, senza adottare in proposito la benché minima motivazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)