Sez. L, Sentenza n. 13637 del 16/06/2014 (Rv. 631340 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE | Indennità premio di servizio - Determinazione - Previsione legale degli emolumenti computabili - Tassatività - Diritti di segreteria dei Segretari Comunali e Provinciali - Computo - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITÀ - VARIE
La retribuzione contributiva, alla quale, per i dipendenti degli enti locali, si commisura l'indennità premio di servizio, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, della medesima legge, la cui elencazione ha carattere tassativo, dovendosi interpretare la dizione "stipendio o salario" in senso restrittivo, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianità, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura Ne consegue che non assumeno rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, i diritti di segreteria, ricompresi, nella struttura della retribuzione, dall'art. 37 del c.c.n.l. dei Segretari Comunali e Provinciali per il quadriennio normativo 1998 - 2001 e per il biennio economico 1998 - 1999, in quanto tale voce retributiva non è inclusa negli emolumenti specificamente indicati dall'art. 11, quinto comma, cit.
Riferimenti normativi: Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 com. 5 CORTE COST., Contr. Coll. 16/05/2001 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)