Sez. L, Sentenza n. 6480 del 03/11/1983 (Rv. 431224 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - GIUDIZIALE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - INSUSSISTENZA - CONTROVERSIA INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI LAVORO - DIFFERENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - GIUDIZIALE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - INSUSSISTENZA - CONTROVERSIA INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI LAVORO - DIFFERENZE.*
A seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo, ai Sindacati, i quali - allo stato della vigente legislazione - hanno natura di associazioni di fatto, mentre è riconosciuta la legittimazione a stare in giudizio per la tutela dell'Esercizio della libertà e dell'attività sindacale ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, non è invece riconosciuto un interesse (collettivo) all'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, né la legittimazione ad agire, nell'ambito di una controversia collettiva, per l'applicazione di tali contratti, la quale, pertanto, può essere chiesta soltanto dai singoli lavoratori nell'ambito di una controversia individuale di lavoro. Tale tipo di controversia si distingue da quella collettiva (non più ipotizzabile per le ragioni anzidette) sia per la causa petendi che per il petitum: invero, mentre la prima insorge tra i soggetti di un rapporto di lavoro (imprenditore e lavoratore subordinato) a seguito di una domanda tesa a far valere un diritto dipendente dal relativo contratto e mirante ad una pronuncia limitata al singolo rapporto, la seconda (in relazione alla quale il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile anche d'ufficio ed anche in Sede di legittimità) è dal Sindacato promossa per la tutela di un interesse di categoria e mira ad una pronuncia generale ed astratta da riferirsi a tutti i componenti della categoria interessata ed ai relativi rapporti di lavoro. (V 6376/80, mass n 410120; (V 673/77, mass n 384247; (V 1168/71, mass n 351295).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 36, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)