diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1168 del 22/04/1971 (Rv. 351295 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - IN GENERE - CONTROVERSIA INDIVIDUALE DI LAVORO - NOZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ESISTENZA, ALLE MODALITA ED AGLI EFFETTI DI UN RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITA - TUTELA DI INTERESSI DERIVANTI DA UN RAPPORTO DI LAVORO - RITO SPECIALE EX ART 429 COD PROC CIV - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351295-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - IN GENERE - CONTROVERSIA INDIVIDUALE DI LAVORO - NOZIONE - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ESISTENZA, ALLE MODALITA ED AGLI EFFETTI DI UN RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITA - TUTELA DI INTERESSI DERIVANTI DA UN RAPPORTO DI LAVORO - RITO SPECIALE EX ART 429 COD PROC CIV - NECESSITA.*

Debbono considerarsi controversie individuali di lavoro quelle che insorgono tra soggetti di un rapporto di lavoro, cioe tra l'imprenditore e chi dietro retribuzione presta personalmente la propria opera con una certa continuita in subordinazione collaborativa e sempre che la domanda tenda a far valere un diritto che sia, o si pretenda, dipendente dal contratto che regola il rapporto di lavoro. Pertanto, si ha controversia di lavoro nei casi in cui si discuta dell'esistenza, del modo di essere e degli effetti di un rapporto di lavorò e tutte le volte in cui gli interessi, dei quali si intende chiedere giudizialmente la tutela, sono sorti in dipendenza di un rapporto di lavoro, questa tutela deve venire chiesta con il rito speciale di cui agli artt 429 e segg cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)