Sez. 3, Sentenza n. 2696 del 12/10/1965 Ud. (dep. 03/01/1966) Rv. 100087 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - PROVA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SENTENZA CHE ORDINA L'ESECUZIONE - RILEVANZA - PRESUPPOSTI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCANZA - PROVA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO SUCCESSIVA ALLA SENTENZA CHE ORDINA L'ESECUZIONE - RILEVANZA - PRESUPPOSTI.*
Si puo ammettere che nei giudizi di opposizione a decreto penale di condanna l'esistenza di un legittimo impedimento a comparire dell'opponente possa essere portata a conoscenza del giudice anche dopo la pronuncia della sentenza di cui all'art 510 comma primo cod proc pen cosi da spiegare efficacia sulla validita del relativo giudizio, pero e necessario che nella condotta dell'opponente non si riscontri alcuna colpa, neanche la piu lieve, e per quanto concerne le cautele adottate per essere presente all'udienza, e per quanto concerne le misure adottate per portare a tempestiva conoscenza della competente autorita il caso fortuito o di forza maggiore. Non ricorre tale ipotesi nel caso di chi, affetto da semplice influenza e abbisognevole di cinque giorni di riposo, trascuri di inviare tempestivamente al giudice il certificato medico, anche se dimostri che vive da solo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)