Sez. 1, Sentenza n. 3112 del 21/05/1984 (Rv. 435151 - 01)
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEVISIONE - IN GENERE - FATTI DANNOSI RICONDUCIBILI ALLE TRASMISSIONI PROVENIENTI DA STAZIONI TELEVISIVE CHE IRRADIANO I LORO PROGRAMMI IN DIVERSE LOCALITÀ - GIUDICE COMPETENTE TERRITORIALMENTE EX ART. 701 COD. PROC. CIV. - INDIVIDUAZIONE.*
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEVISIONE - IN GENERE - FATTI DANNOSI RICONDUCIBILI ALLE TRASMISSIONI PROVENIENTI DA STAZIONI TELEVISIVE CHE IRRADIANO I LORO PROGRAMMI IN DIVERSE LOCALITÀ - GIUDICE COMPETENTE TERRITORIALMENTE EX ART. 701 COD. PROC. CIV. - INDIVIDUAZIONE.*
Ai fini della Determinazione del giudice territorialmente competente ai sensi dell'art. 701 cod. proc. civ., in relazione a controversie concernenti fatti dannosi per loro natura disseminabili nel territorio, pur avendo unica origine, il criterio di collegamento è quello rappresentato dal luogo di verificazione della causa originaria ed unitaria del danno potenziale, cioè di quella attività idonea a produrre le temute conseguenze dannose. Pertanto, in ipotesi di fatti dannosi riconducibili alle trasmissioni provenienti da stazioni televisive, che irradiano i loro programmi in diverse località, la causa originaria ed unitaria ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 701, è individuabile nella Sede della emittente televisiva, nel luogo cioè in cui sono gli studi, gli uffici tecnici ed amministrativi, gli impianti, in cui i programmi vengono deliberati e realizzati e da cui vengono irradiati nelle varie zone secondo la potenza impiegata, mentre è irrilevante il luogo in cui siano eventualmente installati i ripetitori predisposti per una migliore e più ampia diffusione dei programmi. (V 4466/83, mass n 429352; (Conf 1755/82, mass n 419601; (Conf 4737/80, mass n 408547).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)