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Sez. 1, Sentenza n. 1014 del 12/02/1990 (Rv. 465282 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE - BENEFICI EX ART. 18 LEGGE 12 AGOSTO 1977 N. 675 - DOCUMENTAZIONE - ESIBIZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465282-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE - BENEFICI EX ART. 18 LEGGE 12 AGOSTO 1977 N. 675 - DOCUMENTAZIONE - ESIBIZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di i.V.A. Ai fini del beneficio fiscale introdotto dall'art. 18 legge 12 agosto 1977 n. 675, l'allegazione alla dichiarazione annuale per la detta imposta della documentazione attestante gli acquisti e le importazioni - che costituiscono la base imponibile per il calcolo del quattro per cento, il cui importo va sommato alla detrazione d'imposta prevista dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - non è stabilita a pena di decadenza, mancando un'espressa sanzione in tal senso e non potendo essa desumersi dalle ragioni ispiratrici e dal complesso delle Disposizioni della legge, per cui il contribuente è abilitato a dimostrare i presupposti del diritto all'ulteriore detrazione, producendo la documentazione innanzi alla competente commissione tributaria. (V 3019/86, mass n 446031; (V 4730/83, mass n 429618).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)