Sez. 1, Sentenza n. 10723 del 15/12/1994 (Rv. 489209 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Beneficio fiscale ex art. 18 legge n. 675 del 1977 - Documentazione attestante gli acquisti e le importazioni - Produzioni avanti alla Commissione Tributaria - Ammissibilità Sussistenza dei predetti presupposti - Desumibilità da presunzioni - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di I.V.A., ai fini del beneficio fiscale introdotto dall'art. 18 legge 12 agosto 1977 n. 675, l'allegazione alla dichiarazione annuale per la detta imposta della documentazione attestante gli acquisti e le importazioni - che costituiscono la base imponibile per il calcolo del quattro per cento, il cui importo va sommato alla detrazione d'imposta prevista dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 - non è stabilita a pena di decadenza, mancando una espressa sanzione in tal senso e non potendo essa desumersi dalle ragioni ispiratrici e dal complesso delle disposizioni della legge, per cui il contribuente è abilitato a dimostrare i presupposti del diritto all'ulteriore detrazione, producendo la documentazione innanzi alla competente commissione tributaria, restando però escluso che la sussistenza di tali presupposti possa essere desunta da argomentazioni di carattere presuntivo.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)