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Sez. 1, Sentenza n. 1635 del 26/01/2006 (Rv. 585930 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Ricorso proposto contro due o più parti - Termine di deposito - Decorrenza - Successive notificazioni del ricorso alla stessa parte - Decorrenza dalla prima notificazione - Limiti.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585930-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

L'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., stabilendo che il deposito del ricorso per cassazione va eseguito entro venti giorni dall'ultima notifica, deve essere interpretato nel senso che ultima notifica è quella eseguita nei confronti di una delle più controparti cui il ricorso deve essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza, non già quella reiterata nei confronti della medesima parte, a meno che la prima notificazione alla medesima parte non debba essere considerata viziata da nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)