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Sez. 2, Sentenza n. 12240 del 19/08/2002 (Rv. 556951 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Ricorso proposto contro due o più parti - Termine di deposito - Decorrenza - Successive notificazioni del ricorso alla stessa parte - Decorrenza.
Stato
decisa il 2002-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556951-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO

Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione - fissato, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 cod. proc. civ. - decorre, nel caso in cui esso risulti proposto contro due o più parti, dalla data dell'ultima notificazione eseguita alla parte cui il ricorso stesso non sia stato in precedenza notificato (sempre che si tratti di controparte sostanziale, legittimata ed interessata, cioè, a contraddire, non rilevando, per converso, eventuali, ulteriori notificazioni nei confronti di soggetti ormai estranei alla materia del contendere ancorché parti nel giudizio di appello), mentre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, il termine "de quo" decorre dalla data della prima notifica, a meno che quella precedente non debba considerarsi viziata da nullità (nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)