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Sez. U, Ordinanza n. 8810 del 03/04/2025 (Rv. 674049-02)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Contributo unificato prenotato a debito (art. 11 d.P.R. n. 115 del 2002) - Recupero dal soccombente da parte dell'ente pubblico - Finalità - Versamento all'erario - Adempimento di obbligazione fiscale - Esclusione - Recupero di costi del giudizio - Configurabilità - Atto autoritativo - Esclusione - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674049-02

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Il recupero dal soccombente, da parte dell'amministrazione vittoriosa, del contributo unificato prenotato a debito, al fine di trasferirlo all'erario, non integra adempimento di un'obbligazione fiscale (essendo stata questa già definita tra amministrazione della giustizia e parte processuale del processo concluso) ma realizza il diritto alla ripetizione dei costi del giudizio, sicché in ordine alla relativa azione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, involgendo essa profili

meramente patrimoniali circoscritti alla fase esecutiva del titolo giudiziario e non già l'esercizio di poteri pubblici autoritativi.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 11, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 3 com. 1 lett. Q, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)