Sez. U, Ordinanza n. 20427 del 11/10/2016 (Rv. 641220 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Cartella esattoriale per spese di giustizia - Controversia - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
La cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)