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Sez. L, Sentenza n. 2910 del 11/05/1984 (Rv. 434962 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SUSSIDIARI - ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI EX R.D. N. 148 DEL 1931 - CONDIZIONI - PERSONALE DELL'UFFICIO LEGALE-AMMINISTRATIVO PER L'ACCERTAMENTO, L'ISTRUZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DELL'A.T.A.C. - ASSOGGETTAMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA EX ART. 51 DEL RELATIVO REGOLAMENTO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434962-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SUSSIDIARI - ESCLUSIONE DELL'APPLICABILITÀ DELLE DISPOSIZIONI EX R.D. N. 148 DEL 1931 - CONDIZIONI - PERSONALE DELL'UFFICIO LEGALE-AMMINISTRATIVO PER L'ACCERTAMENTO, L'ISTRUZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DELL'A.T.A.C. - ASSOGGETTAMENTO ALLA DISCIPLINA COLLETTIVA PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA EX ART. 51 DEL RELATIVO REGOLAMENTO - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*

La sussidiarietà (rispetto al servizio dei trasporti) dei servizi indicati alla lett. B) dell'art. 7 del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, il quale esclude, per il personale ad essi addetto, l'applicabilità delle Disposizioni dello stesso decreto, può derivare soltanto dalla natura e dalla struttura obiettiva del singolo servizio e dal suo nesso di dipendenza e funzionalità rispetto al servizio di trasporto. È, pertanto, illegittimo, in quanto travalica i limiti della eccezione prevista da detta norma, l'art. 51 del regolamento speciale dell'a.T.A.C., che, nel riservare l'accertamento, l'istruzione e la liquidazione dei sinistri ad un ufficio legale-amministrativo, ne assoggetta il personale al trattamento previsto dalla disciplina collettiva per i dipendenti dell'industria anziché a quello degli autoferrotranvieri, nonostante che tale ufficio non possa (obiettivamente) essere considerato sussidiario, sia perché attinente all'organizzazione economica dell'azienda sia perché i suoi compiti rientrano, ai sensi dello stesso regolamento, fra i servizi stabili dell'azienda medesima. (nella specie, la sentenza impugnata-confermata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto che il lavoratore dovesse essere inquadrato non nella classe IV e, in applicazione del contratto collettivo per i dipendenti dell'industria, bensì nella classe seconda categoria E2, corrispondente alla posizione iniziale della carriera del personale di ruolo assunto a seguito di concorso pubblico ed in possesso del diploma di laurea). (Conf 2638/66, mass n 321071).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)