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Sez. L, Sentenza n. 1819 del 17/04/1989 (Rv. 462504 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LAVORATIVE IN ATTIVITÀ SUSSIDIARIE - DISCIPLINA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462504-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LAVORATIVE IN ATTIVITÀ SUSSIDIARIE - DISCIPLINA CONCERNENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Lo svolgimento di prestazioni lavorative in attività sussidiarie del servizio dei trasporti non comporta la soggezione di tali prestazioni alla disciplina concernente l'attività principale (cioè il servizio di trasporto), atteso che l'art. 7, lett. B), del R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 - con norma costituente eccezione al principio, posto dall'art. 2070 cod. civ., della Rilevanza dell'attività principale dell'imprenditore - stabilisce l'inapplicabilità delle Disposizioni dello stesso decreto al personale addetto a servizi solo sussidiari di quello dei trasporti. (V 2910/84, mass n 434962).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1971 num. 148 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)