Sez. 6, Sentenza n. 1662 del 06/04/2000 Cc. (dep. 01/08/2000) Rv. 220751 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Formule di proscioglimento - Situazioni che giustificano il proscioglimento nel merito - Indicazione.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE
La sentenza di non luogo procedere emessa all'esito della udienza preliminare, a norma dell'art. 425 cod. proc. pen., anche dopo le modifiche recate dall'art. 24 della legge 16 dicembre 1999 n. 479, mantiene la sua natura "processuale", destinata esclusivamente a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero; ne consegue che in presenza, da un lato, di elementi probatori insufficienti o contraddittori, tali da non delineare un quadro di superfluità del giudizio e, dall'altro, di una causa di estinzione del reato, il giudice deve emettere sentenza di non luogo a procedere basata su tale causa estintiva e non sentenza liberatoria nel merito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)