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Sez. 4, Sentenza n. 26410 del 19/04/2007 Cc. (dep. 09/07/2007) Rv. 236800 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE | Modifica introdotta dall'art. 23 L. 16 dicembre 1999, n. 479 - Elementi insufficienti e contraddittori - Parametro di riferimento - Inidoneità a sostenere l'accusa in giudizio - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236800-01

UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - IN GENERE

Anche dopo le modifiche apportate all'art. 425 cod. proc. pen. dall'art. 23 L. 16 dicembre 1999, n. 479 l'udienza preliminare ha conservato la sua natura processuale. Il giudice dell'udienza preliminare non può dunque pronunziare sentenza di non luogo a procedere quando l'eventuale insufficienza o contraddittorietà degli elementi acquisiti appaiano ragionevolmente superabili nel dibattimento, non dovendo egli accertare l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato, bensì la sostenibilità dell'accusa nel giudizio. (Fattispecie relativa all'annullamento con rinvio di sentenza di proscioglimento pronunziata dal G.u.p. sulla base della presunta contraddittorietà delle relazioni presentate dai consulenti tecnici dell'accusa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 23 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)