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Sez. 1, Sentenza n. 17443 del 22/08/2011 (Rv. 619560 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Banca convenuta in revocatoria a sua volta fallita - Competenza funzionale - Conflitto tra il tribunale competente ai sensi dell'art. 24 legge fall. e quello competente ai sensi dell'art. 83 T.U.B. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619560-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

Nel caso in cui il convenuto in revocatoria sia una banca, fallita a sua volta, il potenziale conflitto tra la competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., che ha dichiarato il fallimento dell'attore e quella prevista dall'art. 83 T.U.B. che ha dichiarato il fallimento del convenuto, deve essere risolto nel senso che il primo resta competente a decidere circa l'inefficacia dell'atto, mentre le pronunzie consequenziali alla dichiarazione d'inefficacia competono al secondo tribunale, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi; infatti, la separazione, ai fini della competenza, tra le pronunzie di accertamento e quelle di condanna pecuniaria è frutto del principio per il quale la temporanea improponibilità o improseguibilità afferisce solo alle azioni di condanna.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)