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Sez. 3, Sentenza n. 1438 del 30/05/1966 (Rv. 322855 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE CIVILISTICHE DEL REATO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - INCAPACITA LAVORATIVA PERMANENTE DA DELITTO DI LESIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - AMMISSIBILITA - LIMITI*
Stato
decisa il 1966-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322855-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO - VALUTAZIONE DELLE CONSEGUENZE CIVILISTICHE DEL REATO - POTERE DEL GIUDICE CIVILE - INCAPACITA LAVORATIVA PERMANENTE DA DELITTO DI LESIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - AMMISSIBILITA - LIMITI*

Nei limiti della qualificazione giuridica data dal giudice penale al fatto costituente oggetto di imputazione, le conseguenze di natura civilistica possono essere liberamente valutate dal giudice civile successivamente adito per la liquidazione del danno. La contestazione e la condanna per un reato di lesioni colpose gravi per la durata della malattia di oltre 40 giorni non preclude la indagine circa la esistenza di una incapacita lavorativa a carattere permanente, purche questa non sia stata espressamente esclusa in Sede penale e non implichi una modificazione del fatto reato accertato dal giudice penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)