diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2970 del 09/04/1990 (Rv. 466530 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO FALLIMENTARE - TASSAZIONE PROPORZIONALE.*
Stato
decisa il 1990-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466530-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO FALLIMENTARE - TASSAZIONE PROPORZIONALE.*

Agli effetti dell'imposta di registro, nel sistema disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare - quale atto autoritativo, conclusivo di una complessa procedura, che trasforma in Obbligo giuridicamente vincolante, per l'imprenditore e tutti i creditori, la proposta originaria - รจ soggetta a tassazione proporzionale, in quanto inquadrabile tra gli Atti (giudiziali) genericamente indicati sub lettera C) dell'art. 8 della tariffa di cui all'allegato a del citato d.P.R. e non, quindi, tra gli altri provvedimenti giurisdizionali di omologazione, che si limitano a controllare ab externo la realizzazione dell'effetto obbligatorio derivante dall'atto di autonomia, soggetti a tassa fissa ai sensi della lett. F) dello stesso art. 8. (V 1951/87, mass n 451264; (Conf 681/86, mass n 444240).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)