Sez. 1, Sentenza n. 7767 del 02/08/1990 (Rv. 468516 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE - ATTO AVENTE AD OGGETTO BENI E DIRITTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ALLE LETT. A) E B) DELL'ART. 8 DELLA TARIFFA ALL. A - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - APPLICAZIONE DELLA TASSA FISSA - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA DISCIPLINA EX D.P.R. N. 131 DEL 1986 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE - ATTO AVENTE AD OGGETTO BENI E DIRITTI DIVERSI DA QUELLI INDICATI ALLE LETT. A) E B) DELL'ART. 8 DELLA TARIFFA ALL. A - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZA - APPLICAZIONE DELLA TASSA FISSA - ESCLUSIONE - SUCCESSIVA DISCIPLINA EX D.P.R. N. 131 DEL 1986 - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Agli effetti dell'imposta di registro, nel sistema disciplinato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, la sentenza di omologazione del concordato fallimentare - quale atto autoritativo conclusivo di una complessa procedura, che trasforma il diritto originariamente spettante al creditore contrassegnandolo costitutivamente in senso negativo, mediante la falcidia concordataria, ed in senso positivo, in quanto determina il sorgere di un Obbligo giuridicamente vincolante per l'imprenditore e tutti i creditori, è inquadrabile tra gli Atti (giudiziali) genericamente indicati sotto la lett. C) dell'art. 8 della tariffa di cui all'all. A) del citato d.P.R. - e più specificamente tra gli Atti "aventi per oggetto beni e diritti diversi da quelli indicati alle lett. A) e b)" - con la conseguente soggezione ad imposta proporzionale, e non tra gli altri provvedimenti giurisdizionali di omologazione (che si limitano a controllare ab externo la realizzazione dell'effetto obbligatorio derivante dall'atto di autonomia), soggetti a tassa fissa ai sensi della lett. F) della stessa norma. Tale principio resta fermo anche dopo l'entrata in vigore del T.U. Sull'imposta di registro di cui al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dovendosi intendere la formula adottata nel nuovo testo dell'art. 8, ultima parte della lett. A) della tariffa come sostanzialmente equivalente a quella usata dalla prima delle sopra citate norme. (Conf 2970/90, mass n 466530; (Conf 681/86, mass n 444240).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)