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Sez. 5, Sentenza n. 11834 del 19/05/2006 (Rv. 590009 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Immobili relativi ad imprese commerciali, ex art. 40 d.P.R. n. 917 del 1986 - Perdita delle caratteristiche di strumentalità - Condizioni - Modifica di categoria catastale - Da "negozio" o "deposito" ad "ufficio" - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590009-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di determinazione della base imponibile di imposte dirette, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli immobili esclusivamente inerenti all'attività commerciale dell'imprenditore perdono la loro caratteristica di beni strumentali dell'impresa qualora siano radicalmente trasformati per essere utilizzati a scopi diversi, e non in occasione di un mero cambiamento di categoria da "negozio" o "deposito" ad "ufficio", trattandosi di utilizzazioni sostanzialmente intercambiabili a fini commerciali.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)