diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 12386 del 06/07/2004 (Rv. 574196 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile concesso in locazione appartenente ad impresa agricola società di capitali - Presunzione di strumentalità - Condizione - Non suscettibilità di diversa destinazione senza radicali trasformazioni - Requisito - Mancanza - Soggezione all'ILOR.
Stato
decisa il 2004-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574196-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di determinazione della base imponibile di imposte dirette, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, gli immobili appartenenti ad imprese commerciali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, costituiscono beni strumentali dell'impresa, anche se non sono utilizzati direttamente e sono dati in locazione o in comodato, salvo quanto disposto dall'art. 77 dello stesso d.P.R. per l'imprenditore individuale, e non si considerano produttivi di reddito fondiario. Ne consegue che gli immobili dati in locazione, se suscettibili invece di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (come nella specie, in cui si controverte sull'imposta da applicare ad un reddito da fabbricati posseduti da un'impresa agricola), non si considerano strumentali, e sono quindi soggetti all'ILOR.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 77, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)