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Sez. L, Sentenza n. 7481 del 14/05/2003 (Rv. 563079 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Coltivatori diretti - Entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Effetti - Lavoratori in possesso di contribuzioni nelle due diverse gestioni del lavoro autonomo e lavoro dipendente - Disciplina applicabile - Riferimento alla gestione erogante la prestazione - Necessità - Iscrizione al momento del pensionamento presso differente gestione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563079-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In relazione alla pensione di anzianità per i coltivatori diretti, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, si applica la normativa contenuta nell'art. 59, commi sesto e ottavo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base alla quale, se il lavoratore è in possesso di contribuzioni afferenti alle due diverse gestioni del lavoro autonomo e del lavoro dipendente, i requisiti del diritto al pensionamento e la decorrenza di esso sono disciplinati secondo le regole vigenti nella gestione previdenziale che eroga la pensione e non secondo quelle della gestione dell'ultima iscrizione precedente al pensionamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)