diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5088 del 05/04/2001 (Rv. 545624 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Legge di riforma del sistema pensionistico (legge 8 agosto 1995 n. 335) - Disposizioni transitorie ai fini della decorrenza del trattamento di anzianità - Decorrenza differenziata per lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi - Lavoratori in possesso di contribuzione nelle due diverse gestioni - Disciplina applicabile - Riferimento all'iscrizione del lavoratore alla data di perfezionamento del requisito contributivo - Necessità - Liquidazione della pensione presso la precedente gestione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2001-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545624-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

Ai fini della decorrenza del trattamento di anzianità, che l'art. 1, trentesimo comma, legge 8 agosto 1995 n. 335 fissa in maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, ove i lavoratori assicurati facciano valere periodi di contribuzione presso le due diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi, per l'individuazione della detta decorrenza occorre fare riferimento all'iscrizione all'una o all'altra gestione al momento del perfezionamento del requisito contributivo, restando irrilevante che la pensione sia stata liquidata presso la gestione di precedente iscrizione (nella specie, quella per i lavoratori autonomi, essendo la relativa contribuzione necessaria al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 30 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 13 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)