Sez. U, Sentenza n. 28261 del 21/12/2005 (Rv. 586048 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Legge di riforma del sistema pensionistico (legge n.335 del 1995) recante disposizioni transitorie ai fini della decorrenza del trattamento di anzianità - Lavoratori in possesso di contribuzioni nelle due diverse gestioni del lavoro autonomo e del lavoro dipendente - Disciplina applicabile - Riferimento alla gestione erogante la prestazione - Necessità - Liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti - Regola del cumulo anche automatico dei contributi accreditati in più gestioni - Inapplicabilità - Requisito contributivo con riferimento ai contributi versati nell'assicurazione per lavoratori dipendenti - Rilevanza esclusiva - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
Per individuare, in relazione alle disposizioni dell'art.1, commi 25 e ss., legge n.335 del 1995, le regole che disciplinano la maturazione del diritto alla pensione di anzianità, deve farsi riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la prestazione. Ed infatti la regola del cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni, concerne, esclusivamente, la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre, ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento ai contributi alla stessa versati. Pertanto, ove il lavoratore dipendente, in possesso di contributi versati in parte presso la gestione lavoratori autonomi e in parte presso la gestione lavoratori dipendenti, non abbia maturato i requisiti sufficienti per il conseguimento della pensione di anzianità nella gestione dei lavoratori dipendenti, e reclami la pensione di anzianità sul presupposto di aver comunque maturato la relativa anzianità contributiva, non sussiste il diritto all'attribuzione della prestazione, non potendo cumularsi i contributi versati nelle due gestioni (Nella specie, la S.C., risolvendo il contrasto di giurisprudenza, ha ritenuto non conforme al principio di diritto enunciato la decisione del giudice di merito che aveva fissato la decorrenza della pensione di anzianità secondo le regole della gestione lavoratori dipendenti, con il riconoscimento del cumulo dei contributi versati come lavoratore autonomo).
Riferimenti normativi: Legge 04/07/1959 num. 463 art. 9 com. 1, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 20, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 21, Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/08/1990 num. 233 art. 16 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 25 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 26 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 28 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 30 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)