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Sez. 1, Sentenza n. 723 del 02/04/1988 Ud. (dep. 21/01/1989) Rv. 180235 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - VALUTAZIONE DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - RICHIAMO ALLE CONCLUSIONI PERITALI - SUFFICIENZA - LIMITI: MOTIVAZIONE ESAURIENTE.*
Stato
decisa il 1988-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180235-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - VALUTAZIONE DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - RICHIAMO ALLE CONCLUSIONI PERITALI - SUFFICIENZA - LIMITI: MOTIVAZIONE ESAURIENTE.*

Stabilire se un soggetto, nei singoli casi, sia nel momento del fatto privo di capacità di intendere e di volere, ovvero abbia la stessa grandemente scemata ovvero lo stabilire se trattasi di soggetto con personalità anormale, costituisce una questione di fatto il cui esame compete istituzionalmente al giudice di merito. Costui deve avvalersi dell'ausilio di perizia psichiatrica ed il suo giudizio si rende insindacabile in Sede di legittimità quando si riveli esaurientemente motivato, anche con il solo richiamo alle conclusioni e valutazioni della perizia. (Conf mass n 168810).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)