Sez. 4, Sentenza n. 7591 del 20/04/1989 Ud. (dep. 20/05/1989) Rv. 181382 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - GIUDIZIO DI MERITO - RAVVISABILITÀ - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL PERITO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RIPUDIO DELLE CONCLUSIONI DEL PERITO - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITÀ - CRITICA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE - GIUDIZIO DI MERITO - RAVVISABILITÀ - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL PERITO - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - RIPUDIO DELLE CONCLUSIONI DEL PERITO - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITÀ - CRITICA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - INAMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
In tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in Sede di legittimità, se logicamente e congruamente motivato, l'apprezzamento, positivo o negativo che sia, dell'elaborato peritale e delle relative conclusioni. Al riguardo, il giudice del merito può attenersi alle conclusioni del perito, ove le condivida, rimettendo al suo elaborato il relativo supporto razionale; nel caso contrario, ha Obbligo di motivare il dissenso ed evidenziare gli elementi in contrasto sulla base dei quali ritenga di ripudiare l'atto processuale di valutazione critico-probatoria. Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, ove il giudice del merito abbia congruamente e logicamente motivato le ragioni del dissenso, rimane preclusa in Sede di legittimità qualsiasi rivalutazione della decisione. (fattispecie nella quale il giudice del merito aveva motivatamente dissentito dalle conclusioni cui era pervenuto il perito di ufficio in ordine alla ricostruzione della dinamica di un infortunio del traffico, procedendo, quindi, autonomamente alla relativa indagine con esito diametralmente opposto a quello evidenziato dal perito). (V mass n 180235; (Conf mass n 179651, prima parte; (Conf mass n 168551, seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)