diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3732 del 08/02/1985 Ud. (dep. 20/04/1985) Rv. 168810 - 01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - VALUTAZIONE DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI: MOTIVAZIONE CONGRUA - RICHIAMO ALLE CONCLUSIONI PERITALI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-02-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168810-01

IMPUTABILITÀ - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - TOTALE - VALUTAZIONE DI FATTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI: MOTIVAZIONE CONGRUA - RICHIAMO ALLE CONCLUSIONI PERITALI - SUFFICIENZA.*

Stabilire se l'imputato riconosciuto affetto da infermità di mente fosse - al momento del fatto - totalmente privo della capacità di intendere e di volere ovvero avesse tali capacità, ma grandemente ridotte, costituisce valutazione di fatto, che compete esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in Sede di legittimità, quando, anche soltanto con il richiamo alle condivise considerazioni e conclusioni della perizia, si riveli congruamente motivato. (V mass n 163150; (Conf mass n 138285).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)