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Sez. 2, Sentenza n. 30652 del 30/12/2011 (Rv. 622396 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Atto di appello notificato al procuratore costituito in primo grado - Omissione dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7 cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità della sentenza d'appello - Limiti - Ricorso per cassazione proposto dalla parte rimasta contumace in grado d'appello - Deduzione dell' "error in procedendo" - Condizioni - Indicazione dello specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa conseguente all'omissione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622396-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui venga proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., denunciandosi, dalla parte rimasta contumace in secondo grado, l'omissione dell'avvertimento a comparire, di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., nell'atto di citazione di appello notificato al difensore dell'appellato costituito in primo grado, e dunque a soggetto che deve essere a perfetta conoscenza degli obblighi e delle facoltà inerenti la difesa in appello, l'addotto "error in procedendo" non acquista rilievo idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata e la conseguente rinnovazione della citazione d'appello disposta dal giudice di rinvio, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito per effetto di detta omissione, e perciò non consenta di ricondurre il censurato vizio processuale alla violazione dei principi del giusto processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 3 n. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 bis n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 3600 com. 1 n. 4, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)