Sez. 3, Sentenza n. 970 del 17/01/2007 (Rv. 598899 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE | Requisiti - Mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. - Conseguenze - Nullità dell'atto di appello - Costituzione della parte - Mancanza - Conseguenze - Nullità - Declaratoria - Ordine di rinnovazione - Potere - Dovere del giudice - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE
Per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge n. 353 del 1990, tra gli elementi che la citazione in appello deve contenere -in virtù del richiamo operato dall'art. 342, primo comma, cod. proc. civ.- vi è anche l'avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. che la costituzione tardiva implica le conseguenti decadenze, le quali, pur se non possono consistere nelle situazioni previste per il giudizio di primo grado in quanto non vi è luogo in appello per l'applicabilità dell'art. 167 cod. proc. civ., consistono invece nelle decadenze proprie del giudizio di gravame (in particolare con riferimento al diritto di proporre impugnazione incidentale e alla facoltà di riproporre le eccezioni disattese nonché le questioni non accolte o ritenute assorbite nel primo giudizio). Ne consegue che, essendo esso posto a garanzia della parte appellata, quando l'atto introduttivo del giudizio d'appello non contiene l'avvertimento che la costituzione tardiva implica le conseguenti decadenze di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., in mancanza di costituzione dell'appellato il giudice ne dichiara la nullità e ne ordina la rinnovazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)