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Sez. 3, Sentenza n. 705 del 16/02/1977 (Rv. 384280 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE - PRATICANTI PROCURATORI - PATROCINIO IN PRETURA - DECORSO DEL QUADRIENNIO DALLA LAUREA - AUTOMATICA DECADENZA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384280-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE - PRATICANTI PROCURATORI - PATROCINIO IN PRETURA - DECORSO DEL QUADRIENNIO DALLA LAUREA - AUTOMATICA DECADENZA - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - NECESSITA.*

L'attivita processuale svolta davanti al pretore da un dottore in giurisprudenza, che risulti iscritto nel registro dei praticanti procuratori, e valida anche se sia trascorso un quadriennio dal conseguimento della laurea. Infatti, il decorso di tale termine, previsto dall'art 8 dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (RDL 27 novembre 1933 n 1578) come durata massima del patrocinio in pretura dei praticanti procuratori, non fa venir meno ipso iure l'autorizzazione al patrocinio medesimo, occorrendo all'uopo un formale provvedimento di cancellazione dall'indicato registro. (V 244/73, mass n 362085; (V 1498/72, mass n 358171).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 1 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 16, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)