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Sez. 3, Sentenza n. 244 del 24/01/1973 (Rv. 362085 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - PRATICANTI PROCURATORI - NATURA COSTITUTIVA - DECORSO DEL QUADRIENNIO PRESCRITTO - IRRILEVANZA - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - CITAZIONE SOTTOSCRITTA DAL PRATICANTE PROCURATORE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1973-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362085-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - PRATICANTI PROCURATORI - NATURA COSTITUTIVA - DECORSO DEL QUADRIENNIO PRESCRITTO - IRRILEVANZA - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - NECESSITA - MANCANZA - CITAZIONE SOTTOSCRITTA DAL PRATICANTE PROCURATORE - NULLITA - INSUSSISTENZA.*

La iscrizione nel registro speciale dei praticanti procuratori dei laureati in giurisprudenza, alla quale consegue di diritto l'ammissione al patrocinio davanti alle preture del distretto della Corte d' appello, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, ha natura costitutiva; conseguentemente, decorso il quadriennio dalla laurea, occorre un provvedimento formale del consiglio dell' ordine per la cancellazione dell'iscrizione. Pertanto, non puo essere dichiarata la nullita della citazione introduttiva dinanzi al pretore, sottoscritta da un praticante procuratore rimasto iscritto nel registro speciale nonostante il decorso di un periodo di tempo superiore a quattro anni dalla laurea. (V 1498/72, mass n 358171).*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 312, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)