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Sez. 3, Sentenza n. 1498 del 17/05/1972 (Rv. 358171 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - DEI PRATICANTI PROCURATORI - NATURA COSTITUTIVA - DECORSO DEL PERIODO PRESCRITTO - IRRILEVANZA - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358171-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - DEI PRATICANTI PROCURATORI - NATURA COSTITUTIVA - DECORSO DEL PERIODO PRESCRITTO - IRRILEVANZA - PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE - NECESSITA.*

La iscrizione dei praticanti procuratori nell'apposito registro ha natura costitutiva, per cui sino a quando non interviene un formale provvedimento di cancellazione il praticante procuratore continua legittimamente il patrocinio davanti alle preture, anche se sia decorso il periodo entro il quale la legge limita l'Esercizio di tale attivita, e cioe un quadriennio dal conseguimento della laurea.*

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 16, Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 1 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST., Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)