Sez. 2, Sentenza n. 1473 del 18/04/1975 (Rv. 375053 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - INTERVENTO PER RAGIONI DI OPPORTUNITA - INOSSERVANZA DEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - OMESSA PRONUNCIA DELL'ORDINANZA DI CANCELLAZIONE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - COATTO IUSSU IUDICIS (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - INTERVENTO PER RAGIONI DI OPPORTUNITA - INOSSERVANZA DEL TERMINE FISSATO DAL GIUDICE - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - DECORRENZA - OMESSA PRONUNCIA DELL'ORDINANZA DI CANCELLAZIONE - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - LEGITTIMITA.*
L'inosservanza dell'ordine di intervento iussu iudicis, dettato da ragioni di opportunita e non di necessita processuale, da luogo non gia all'Estinzione del processo (ex art 307, comma terzo, cod proc civ), bensi alla cancellazione della causa dal ruolo, da disporre con ordinanza (ex art 270, comma secondo): ordinanza in presenza e a decorrere dalla quale ha inizio il termine di un anno per la riassunzione del processo, che altrimenti si estingue per inattivita delle parti (art 307, comma primo), ma in assenza della quale non si puo pronunciare l'Estinzione del processo, che prosegue legittimamente sino alla sentenza. (V 2189/67, mass n 329351).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)