Sez. 3, Sentenza n. 1314 del 09/04/1975 (Rv. 374832 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - ULTERIORI REGOLE ERMENEUTICHE - SUSSIDIARIETA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - PRIORITA - ULTERIORI REGOLE ERMENEUTICHE - SUSSIDIARIETA - CONDIZIONI.*
L'art 1362 cod civ, quando prescrive all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, non intende svalutare l'elemento letterale del negozio, ma intende anzi ribadirne il carattere fondamentale e prioritario che esso assume nella ricerca della comune intenzione delle parti, nel senso che solo nel caso in cui le espressioni letterali non siano chiare, precise ed univoche e consentito ricorrere alle altre regole ermeneutiche integrative. (Conf 425/73, mass n 362406).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)