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Sez. 3, Sentenza n. 4856 del 21/09/1979 (Rv. 401469 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CARATTERE FONDAMENTALE E PRIMARIO - RICORSO ALLE ALTRE REGOLE ERMENEUTICHE INTEGRATIVE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401469-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - CARATTERE FONDAMENTALE E PRIMARIO - RICORSO ALLE ALTRE REGOLE ERMENEUTICHE INTEGRATIVE - CONDIZIONI.*

L'art 1362 cod civ, quando prescrive all'interprete di non limitarsi al senso letterale delle parole, non intende svalutare l'elemento letterale del negozio, ma intende anzi ribadirne il carattere fondamentale e prioritario nella ricostruzione della comune intenzione delle parti; nel senso che soltanto quando le espressioni non siano chiare, precise ed univoche e consentito ricorrere alle altre regole ermeneutiche integrative. (Conf 4468/76, mass n 383191; (Conf 1745/76, mass n 380515; (Conf 1314/75, mass n 374832; (Conf 425/73, mass n 362406).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)