Sez. 4, Sentenza n. 9520 del 29/03/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166430 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - DELEGA AD ALTRA PERSONA - LEGITTIMITÀ - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE IN CASO DI DELEGA - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - DELEGA AD ALTRA PERSONA - LEGITTIMITÀ - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE IN CASO DI DELEGA - LIMITI - FATTISPECIE.*
L'imprenditore, datore di lavoro, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, può delegare l'esecuzione e la direzione di determinati lavori ad altra persona nonché delegare a quest'ultima anche l'apprestamento dei mezzi e delle misure di sicurezza. Tuttavia, egli è esente da ogni responsabilità soltanto se la persona delegata sia idonea e tecnicamente qualificata e capace e sempre che si sia astenuto da ogni ingerenza tecnica. (nella specie, il datore di lavoro aveva affidato la direzione a soggetto - geometra - non ritenuto di specifica idoneità e capacità tecnica).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)