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Sez. 4, Sentenza n. 9520 del 29/03/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166430 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - DELEGA AD ALTRA PERSONA - LEGITTIMITÀ - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE IN CASO DI DELEGA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166430-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - DELEGA AD ALTRA PERSONA - LEGITTIMITÀ - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE IN CASO DI DELEGA - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'imprenditore, datore di lavoro, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, può delegare l'esecuzione e la direzione di determinati lavori ad altra persona nonché delegare a quest'ultima anche l'apprestamento dei mezzi e delle misure di sicurezza. Tuttavia, egli è esente da ogni responsabilità soltanto se la persona delegata sia idonea e tecnicamente qualificata e capace e sempre che si sia astenuto da ogni ingerenza tecnica. (nella specie, il datore di lavoro aveva affidato la direzione a soggetto - geometra - non ritenuto di specifica idoneità e capacità tecnica).*

Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)