Sez. 3, Sentenza n. 751 del 21/06/1985 Ud. (dep. 24/01/1986) Rv. 171640 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA DI POTERI DEL DATORE DI LAVORO PER L'OSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA - SCELTA DI SOGGETTO INADEGUATO E MANCATA VERIFICA DELLE CONDIZIONI GIUSTIFICATRICI DELLO AFFIDAMENTO - INOSSERVANZA DELLE MISURE DI PREVENZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DELEGA DI POTERI DEL DATORE DI LAVORO PER L'OSSERVANZA DELLE MISURE DI SICUREZZA - SCELTA DI SOGGETTO INADEGUATO E MANCATA VERIFICA DELLE CONDIZIONI GIUSTIFICATRICI DELLO AFFIDAMENTO - INOSSERVANZA DELLE MISURE DI PREVENZIONE - RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO.*
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro l'imprenditore è responsabile, nel caso di violazione degli obblighi imposti dalla legge, della delega a soggetto inidoneo della osservanza delle misure di sicurezza e, nell'ipotesi che la scelta sia caduta su persona capace ed idonea, del mancato assolvimento dell'Obbligo di periodica verifica della permanenza delle condizioni che avevano in origine giustificato l'affidamento della delega. (V mass n 161236; (V mass n 166430).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 1, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)