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Sez. L, Sentenza n. 19334 del 17/12/2003 (Rv. 569003 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Presentazione delle denunce contributive sui c.d. "modelli DM 10/M" - Idoneità a configurare ricognizione del debito interruttiva della prescrizione - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569003-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI

La presentazione all'INPS, da parte del datore di lavoro, delle denunce contributive compilate sui c.d. "modelli DM 10/M" non può essere configurata come riconoscimento del debito contributivo, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., trattandosi di un atto che - avendo come scadenza il giorno 20 di ogni mese (secondo il disposto dell'art. 1 del D.M. 24 febbraio 1984, emanato ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983) - interviene in un momento che precede l'inizio della prescrizione del credito dell'Istituto previdenziale (che può essere fatto valere solo dopo la suddetta data di scadenza). Qualora però la denuncia contributiva venga inoltrata dal datore di lavoro dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, la denuncia stessa ben può essere considerata come atto di riconoscimento del debito. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza di merito che, per effetto della interruzione della prescrizione, aveva ritenuto ancora applicabile il termine decennale di prescrizione ai sensi dell'art. 3 legge n. 335 del 1995)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2944, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 1, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., DM 24/02/1984 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)