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Sez. L, Sentenza n. 18540 del 15/09/2004 (Rv. 577099 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Prescrizione - Nuovo termine quinquennale ex art. 3 legge n. 335 del 1995 - Applicabilità ai periodi precedenti - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577099-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la riduzione a cinque anni, prevista a partire dal 1 gennaio 1996 (art. 3 comma decimo, in relazione al comma nono, della legge 8 agosto 1995 n. 335), del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è sospensivamente condizionata al fatto che entro il quinquennio successivo al 1 gennaio 1996, e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la denuncia del lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 9 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)