Sez. L, Sentenza n. 9054 del 12/05/2004 (Rv. 572828 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura - Atto giuridico - Intenzione ricognitiva - Necessità - Esclusione - Consapevolezza e volontarietà - Sufficienza - Valutazione di merito - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie in tema di compilazione dei modelli 01/M da parte del datore di lavoro.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
L'atto di riconoscimento di debito è un atto giuridico in senso stretto, e come tale non ha natura negoziale e non deve necessariamente esprimere una specifica intenzione ricognitiva, essendo sufficiente che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.L'indagine volta a stabilire se una determinata dichiarazione costituisca o meno riconoscimento di debito in relazione al diritto fatto valere in giudizio costituisce attività di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva qualificato come riconoscimento di debito i modelli 01\M, compilati a cura del datore di lavoro e costituenti la denuncia annuale, inviata all'INPS, delle retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro al personale dipendente, e ne aveva dedotto l'idoneità degli stessi ad interrompere il decorso della prescrizione del credito contributivo dell'INPS).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)