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Sez. 1, Sentenza n. 1373 del 09/02/1987 (Rv. 450831 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO L'INADEMPIMENTO DEL DEBITORE - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'INSOLVENZA O TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI POSITIVE SUL CONTO DEL DEBITORE - ANNULLABILITÀ DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AL RISCHIO DELL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE IN DANNO DEL CREDITORE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450831-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO L'INADEMPIMENTO DEL DEBITORE - MANCATA COMUNICAZIONE DELL'INSOLVENZA O TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI POSITIVE SUL CONTO DEL DEBITORE - ANNULLABILITÀ DEL RAPPORTO - CONDIZIONI - ESTENSIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA AL RISCHIO DELL'AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE IN DANNO DEL CREDITORE - RILEVANZA.*

Con riguardo ad Assicurazione contro l'inadempimento del debitore, il comportamento del creditore-assicurato, il quale, pur essendo a conoscenza, o dovendo essere a conoscenza secondo elementari doveri di diligenza, del manifestarsi dell'insolvenza del debitore (nella specie, in quanto non era stata onorata la prima rata della obbligazione), con dolo o colpa grave non comunichi tale circostanza all'assicuratore all'atto della stipulazione del contratto, od addirittura gli trasmetta informazioni positive sul conto del debitore medesimo, rende annullabile il rapporto, secondo la previsione dell'art. 1892 cod. civ., ove tale reticenza o menzogna influiscano, secondo un collegamento oggettivo, sul rischio assicurato, alterando la previsione dell'eventualità di mutamenti nella situazione patrimoniale dell'obbligato. Questo principio non resta escluso per il caso in cui la copertura assicurativa si estenda al rischio dell'Azione revocatoria fallimentare, cui possa essere assoggettato il creditore, sotto il profilo che, in siffatta ipotesi, l'assicuratore accetterebbe "a priori" che l'assicurato possa conoscere lo stato d'insolvenza del terzo debitore, considerando il diverso atteggiarsi di tale conoscenza della insolvenza, quale requisito della revocatoria fallimentare, e, in particolare, il prescindere di essa dal dolo o dalla colpa grave, rilevanti invece per l'indicata annullabilità della polizza assicurativa. (V 730/81, mass n 411205; (V 5489/79, mass n 407406).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)