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Sez. 3, Sentenza n. 3555 del 29/05/1980 (Rv. 407406 - 01)

STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE - AUTOSTRADE - RECINZIONE CON UNA RETE PROTETTIVA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - INSTALLAZIONE DI TALE RETE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407406-01

STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE - AUTOSTRADE - RECINZIONE CON UNA RETE PROTETTIVA - OBBLIGO - ESCLUSIONE - INSTALLAZIONE DI TALE RETE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE - SUSSISTENZA.*

Il proprietario o il concessionario di un'autostrada non ha l'Obbligo di eseguire la recinzione dell'autostrada medesima con una rete protettiva, ma, nel caso in cui proceda all'applicazione della rete, e tenuto a provvedere alla sua manutenzione per garantire agli utenti le condizioni di sicurezza di percorso nei limiti in cui gli stessi vi fanno ragionevole giusto affidamento. (Conf 2781/79, mass n 399085).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)