Sez. 1, Sentenza n. 730 del 31/01/1981 (Rv. 411205 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ANNULLAMENTO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DELL'ASSICURATO E DELL'ASSICURATORE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - CON DOLO O COLPA GRAVE - IN GENERE - ANNULLAMENTO - PRESUPPOSTI - ONERE PROBATORIO RISPETTIVAMENTE A CARICO DELL'ASSICURATO E DELL'ASSICURATORE.*
Nei contratti di Assicurazione la causa di annullamento prevista dall'art 1892 cod civ postula che la dichiarazione falsa o la reticenza posta in essere dall'assicurato con dolo o colpa grave influisca sul rischio assicurato secondo un collegamento oggettivo, nel senso cioe che la situazione celata dia luogo normalmente ad una maggiore probabilita del verificarsi dell'evento dannoso assicurato. Mentre la prova della falsita o della reticenza delle dichiarazioni rese dall'assicurato, nonche dell'alterazione del rischio deve essere data dall'assicuratore, resta a carico dello assicurato, in via di eccezione, la prova contraria nel caso che egli contesti i fatti dedotti dall'assicuratore. (V n 5489/79, mass n 407406; (V n 4073/79, mass n 400570).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)