Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18494 del 01/09/2014 (Rv. 631948 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Acconto sul compenso - Decreto di liquidazione - Efficacia di cosa giudicata - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
I decreti con cui il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti richiesti dal curatore sul compenso sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, pertanto, efficacia di cosa giudicata nè potendo pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)